Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) accedere ai posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, punto 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.
Conseguentemente all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), 7 e 12, comma 1, lettera b), all'interno del Consiglio di Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere.
Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) accedere ai posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, punto 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.