Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. L'articolo 2, primo comma, n. 6) della legge 23 aprile 1981, n. 154 è così sostituito 6) I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di presidente della regione e di consigliere regionale o assumere l'incarico di assessore regionale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei sette anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione stessa.