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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 2188

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2015  [ apri ]
11.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. L'articolo 2, primo comma, n. 6) della legge 23 aprile 1981, n. 154 è così sostituito 6) I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alle cariche di presidente della regione e di consigliere regionale o assumere l'incarico di assessore regionale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei sette anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione stessa.