Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, non possono candidarsi per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, di consigliere regionale e di consigliere provinciale, nei collegi ricadenti nei confini della Regione Lazio. Per la candidatura alla carica di membro del parlamento europeo il divieto di candidatura è esteso all'intera circoscrizione centrale, comprendente le Regioni Lazio, Toscana, Marche e Umbria.