Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. I magistrati che abbiano ricoperto incarichi elettivi, e che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, non hanno diritto a godere del relativo assegno vitalizio.