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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.212. in Assemblea riferita al C. 2188-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2017  [ apri ]
5.212.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I magistrati di cui al comma 1:
   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
   b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
  5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.