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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.1. in Assemblea riferita al C. 2188-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2017  [ apri ]
5.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, candidati e non eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, non possono esercitare per un periodo di dodici mesi le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa.
  2. I magistrati di cui al comma 1, concluso il periodo di dodici mesi:
   a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;
   b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

  3. I magistrati di cui al comma 1 candidati e non eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.
  4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.
  5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.