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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.0100. in Assemblea riferita al C. 2188-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/03/2017  [ apri ]
15.0100.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – 1. Al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
  «Art. 18-bis. – 1. I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari inseriti all'interno della circoscrizione elettorale nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente abbiano partecipato ad elezioni politiche o amministrative nonché abbiano assunti incarichi negli enti territoriali.».