Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)». 3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.