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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.210. in Assemblea riferita al C. 2188-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2017  [ apri ]
1.210.
inammissibile

  Al comma, 1, sostituire le parole da: non possono fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: a pena di nullità accertata ai sensi del comma 3, rassegnano le dimissioni dall'ordine giudiziario prima dell'accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano o per l'elezione agli organi degli enti locali, compresi quelli metropolitani.
  2. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 è corredata di una dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto previsto dal comma 3.
  3. La dichiarazione di accettazione della candidatura per le elezioni, a suffragio universale, agli organi degli enti locali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.
  4. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.