All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01 – (Modifiche al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. L'articolo 8 del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili anche se all'atto dell'accettazione della candidatura si trovino collocati in aspettativa.».