Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. È istituita, nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, anche online attraverso i rispettivi siti, e da aggiornare con cadenza mensile, nella quale sono raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera.