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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.301. in Assemblea riferita al C. 2188-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/03/2017  [ apri ]
4.301.(versione corretta)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso il collegamento ai siti dei rispettivi organi di autogoverno o di rappresentanza in un'apposita sezione all'uopo dedicata, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, da aggiornare con cadenza semestrale nella quale è raccolto l'elenco dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in posizione di fuori ruolo in relazione al conferimento degli incarichi anche in posizioni non apicali e semi apicali previsti dall'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190. In tale elenco sono indicati per ciascun magistrato, in modo chiaro e leggibile, i seguenti dati: titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera.
  1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le Commissioni