Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alla carica di sindaco metropolitano e consigliere metropolitano se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.».