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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.7. in X Commissione in sede referente riferita al C. 2182

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2017  [ apri ]
1.7.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:
  01. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

1.7.(nuova formulazione)

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:
  1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

1.7.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il comma 01 con il seguente:
  01. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.