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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in X Commissione in sede referente riferita al C. 2182

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2017  [ apri ]
1.25.(nuova formulazione)

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
  a) al punto 1) premettere il seguente:
   01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
    b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
    c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
  b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
   1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
    b) alla lettera a), le parole: « di due anni» sono sostituite dalla seguenti: «di un biennio»; le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite dalle seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento» e dopo le parole: «900 ore annue» sono aggiunte le seguenti: «per l'attività di estetista e di 600 ore annue per l'attività di tatuatore e di piercer;»;
    c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
   «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
  3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.»».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».

1.25.

  Al comma 1, alla lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1) premettere il seguente:
    01) al comma 01 sono apportate le seguenti modifiche:
     a) dopo le parole «di estetista», aggiungere le seguenti: «di tatuatore e di piercer»;
     b) sostituire la parola: «qualificazione» con la seguente: «abilitazione»;
     c) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di estetica».
   b) il numero 1) è sostituito dal seguente:
  1) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita» sono sostituite con le seguenti: «L'abilitazione e la qualificazione professionale di estetista, tatuatore e piercer si intendono conseguite»;
   b) alla lettera a), le parole: «corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista» sono sostituite con le seguenti: «corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento»;
   c) alla lettera b), dalle parole: «oppure un'impresa di estetista» fino alla fine, con le seguenti: «oppure una impresa del settore di riferimento, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa del settore di riferimento, come disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa del settore di riferimento».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
  «01) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   2. Per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di piercer come lavoratore subordinato è richiesta la qualificazione professionale.
   3. Nelle società, i soci che esercitano le attività di estetista, di tatuatore e di piercer devono essere abilitati ai sensi della presente legge.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis»:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 3, dopo le parole: «comma 1-bis,» aggiungere le seguenti: «lettere c), d), e),».

ident. 1.26.1.27.1.28.