Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Si intende per tecnico delle ciglia l'operatore che esegue, attraverso l'applicazione di peli naturali e sintetici mediante speciali colle anallergiche, l'allungamento di ciglia e sopracciglia naturali nonché la colorazione e la ridefinizione delle stesse.