stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.16. in X Commissione in sede referente riferita al C. 2182

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2017  [ apri ]
1.16.

  Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Si intende per «truccatore» la figura professionale che svolge la sua attività in diversi ambiti il cui scopo principale è quello di operare, con diverse finalità ed utilizzando cosmetici di vario genere, interventi di trucco sul viso e sul corpo.