Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 1-bis.», sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Si intende per «truccatore» la figura professionale che svolge la sua attività in diversi ambiti il cui scopo principale è quello di operare, con diverse finalità ed utilizzando cosmetici di vario genere, interventi di trucco sul viso e sul corpo.