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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in X Commissione in sede referente riferita al C. 2182

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/10/2017  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Estetista professionale).

  1. L'attività dell'estetista professionale comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
  2. L'attività di estetista professionale comprende anche l'attività di massaggiatore, salvo quanto previsto dal regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
  3. Le attività indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere svolte esclusivamente dall'estetista professionale iscritto all'Elenco nazionale di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.
  4. È escluso dall'esercizio della professione di estetista tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.
  5. L'estetista professionale può esercitare anche l'attività di onicotecnico.

Art. 2.
(Istituzione dell'Elenco nazionale degli estetisti professionali).

  1. È istituito l'Elenco nazionale degli estetisti professionali, di seguito denominato «Elenco», presso il Ministero della salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco.
  2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.
  3. L'iscrizione all'Elenco avviene previo superamento dell'esame di Stato e dopo un periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi.
  4. L'alta vigilanza sull'Elenco è esercitata dal Ministro della salute.

Art. 3.
(Norme regolamentari).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.

Art. 4.
(Esercizio della professione di estetista professionale).

  1. L'estetista è da intendere quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.
  2. L'estetista professionale può esercitare la professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.
  3. L'estetista può svolgere la professione a domicilio a condizione che sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari con la possibilità di poter emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti.
  4. All'estetista professionale è consentita la vendita di prodotti cosmetici, di prodotti erboristi e di quanto altro necessario alle cure estetiche della persona e della sua immagine ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
  5. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico chirurgo.

Art. 5.
(Requisiti essenziali per l'esercizio della professione di estetista professionale).

  1. I locali nei quali è esercitata la professione di estetista professionale devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 6.
(Requisiti professionali dell'estetista professionale).

  1. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
   a) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
   b) frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico;
   c) completamento di un periodo di praticantato formativo, da svolgere presso un esercizio di estetica professionale, della durata di sei mesi, successivo al superamento del corso di cui alla lettera b);
   d) superamento di un esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e le regioni.

  2. Con l'iscrizione all'Elenco l'estetista professionale sottoscrive il codice deontologico della professione, predisposto dal Ministro della salute e accetta i progetti di formazione e di aggiornamento continui predisposti dalle singole regioni.

Art. 7.
(Programmi di formazione ed esame finale teorico-pratico).

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti l'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, i contenuti dell'esame finale teorico-pratico, i componenti della commissione di esame e i contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione.
  2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei settori relativi alla materia insegnata. I docenti di estetica devono essere regolarmente iscritti all'Elenco e aver svolto almeno cinque anni di lavoro autonomo come estetista.
  3. I programmi di ciascuna materia sono organizzati e proposti alle scuole regionali, direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, secondo le reali esigenze del mercato e dell'estetista professionale. Sono materie di insegnamento:
   a) cosmetologia;
   b) fisiologia umana;
   c) anatomia umana;
   d) chimica organica e inorganica;
   e) dermatologia;
   f) endocrinologia;
   g) angiologia;
   h) nutrizione;
   i) termalismo;
   l) igiene e profilassi;
   m) fisica e chimica;
   n) primo soccorso;
   o) psicologia e comunicazione;
   p) tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro;
   q) gestione delle risorse umane;
   r) informatica;
   s) marketing;
   t) lingua inglese;
   u) etica professionale;
   v) diritto e legislazione del lavoro, commerciale, civile, penale e amministrativo;
   z) cultura generale dell'estetica corporea;
   aa) massaggi e trattamenti del viso e del corpo;
   bb) estetica corporea;
   cc) laboratorio di estetica corporea;
   dd) trucco e trucco semipermanente;
   ee) visagismo, morfologia del viso e make-up;
   ff) utilizzo di apparecchiature ad uso estetico;
   gg) manicure e pedicure;
   hh) tecniche di epilazione;
   ii) accoglienza e gestione della clientela;
   ll) ricostruzione delle unghie;
   mm) nozioni di chirurgia plastica;
   nn) funzioni, manutenzione e normative riguardanti le apparecchiature ad uso estetico;
   oo) tecniche di linfodrenaggio Vodder;
   pp) massaggio connettivale e muscolare.

  4. Le regioni organizzano l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), prevedendo le relative sessioni davanti a commissioni costituite da:
   a) cinque docenti delle materie insegnate;
   b) un commissario interno;
   c) un commissario esterno;
   d) tre estetisti iscritti all'Elenco.

  5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell'esame finale teorico-pratico previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
  6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato e delle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.
(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale continui).

  1. L'estetista professionale ha il dovere della formazione e dell'aggiornamento professionali continui. Le regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale dovere, anche predisponendo appositi corsi professionali o accreditando corsi professionali proposti da soggetti terzi.
  2. La formazione e l'aggiornamento professionali continui possono essere svolti mediante la partecipazione ai corsi di cui al comma 1. Le regioni disciplinano le modalità di svolgimento e di partecipazione dei corsi nelle materie di insegnamento di cui all'articolo 7, riconoscendo appositi crediti formativi.
  3. La mancata frequenza ai corsi di cui al comma 1 e il mancato raggiungimento dei crediti formativi di cui al comma 2 comportano la cancellazione dall'Elenco.

Art. 9.
(Norme transitorie).

  1. Gli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque diventare estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Elenco, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente possono comunque, dopo il superamento del corso, conseguire la qualifica di estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Apparecchiature ad uso estetico).

  1. È consentito agli estetisti professionali l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature.
  2. L'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è subordinato alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono organizzati dalle regioni. Le regioni, al termine dei citati corsi di specializzazione, rilasciano l'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature tecnologicamente avanzate.

Art. 11.
(Onicotecnico).

  1. L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; è inoltre consentita l'applicazione di unghie artificiali preformate, di decorazioni e di tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione delle stesse. L'attività di onicotecnico è eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti.

Art. 12.
(Istituzione dell'elenco regionale degli onicotecnici).

  1. È istituito l'elenco regionale degli onicotecnici, presso le aziende sanitarie locali, le quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'elenco regionale.
  2. L'iscrizione all'elenco regionale degli onicotecnici è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di onicotecnico.

Art. 13.
(Competenze delle regioni).

  1. In ottemperanza all'articolo 117 della Costituzione, le regioni procedono, attraverso propri atti e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, ad emanare apposite norme che disciplinano l'esercizio delle attività di onicotecnico.
  2. In particolare spetta alle regioni stabilire criteri e modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale degli onicotecnici, nonché regolamentare e organizzare le attività di formazione professionale.
  3. Il titolo di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di onicotecnico rilasciato dalla regione ha valore nell'ambito del territorio di competenza della medesima regione.
  4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplina le modalità di riconoscimento reciproco dei titoli di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di onicotecnico tra le diverse regioni.

Art. 14.
(Esercizio delle attività di estetista professionale e di onicotecnico unitamente ad altre attività commerciali legate all'estetica).

  1. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore, anche in forma associata secondo le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
  2. Le attività disciplinate dalla presente legge possono essere svolte unitamente all'attività di barbiere, di parrucchiere o di acconciatore nella medesima sede. In tale caso esse devono essere esercitate in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra categoria di attività.
  3. L'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di quelle disciplinate dalle norme relative ai barbieri, ai parrucchieri o agli acconciatori resta comunque subordinato al possesso dei relativi requisiti.

Art. 15.
(Sanzioni).

  1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.
  2. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale di cui al capo I senza essere iscritto all'Elenco è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro.
  3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui al capo II senza essere iscritto all'elenco regionale degli onicotecnici di cui all'articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro, il cui importo è destinato alla regione in cui è avvenuta la violazione.
  4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai capi I e II in forma ambulante o di posteggio, in violazione degli articoli 2 e 12, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.
  5. Chiunque richiede prestazioni riservate alle professioni di cui ai capi I e II a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro.

Art. 16.
(Abrogazione).

  1. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.