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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2015  [ apri ]
3.10.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.».

Il Governo
3.10.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.».

Il Governo