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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
2.2.

  L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

  All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 608-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza alla tortura.»