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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.35. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.35.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613-bis, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
  Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.

1.35.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo le parole: minorata difesa inserire le seguenti: al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione.