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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.27. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/02/2015  [ apri ]
1.27.
approvato

  Al comma 1, il capoverso ART. 613-ter è sostituito dal seguente:
  «ART. 613-bis. (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».