stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.17. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.17.

  Al comma 1, il capoverso Art. 613-bis (Tortura) è così sostituito:

  Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire il seguente:
  «Art. 608-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, a fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.