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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.14.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire i seguenti:

Art. 608-bis.
(Tortura).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, cagiona a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Se dal fatto deriva come conseguenza non voluta una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se dal fatto deriva come conseguenza non voluta la morte la pena è raddoppiata.

Art. 608-ter.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.