Al comma 1, il capoverso ART. 613-ter è sostituito dal seguente:
«ART. 613-bis. (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».