stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo per le vittime dei reati di tortura).

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura al fine di assicurare una completa riabilitazione delle vittime e un equo risarcimento la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.
  2. In caso di morte delle vittime derivante dall'atto di tortura gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
  3. I criteri e le modalità per i risarcimenti di cui al comma i e 2 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.