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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.30. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.30.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 613-bis con il seguente:
  613-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. La pena è aumentata di un terzo se ne deriva una lesione personale grave e della metà in caso di lesione personale gravissima. Se ne deriva la morte, la pena è l'ergastolo.
  Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.