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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.28. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.28.

  Al comma 1, capoversoArt. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura) è sostituito dal seguente;

Art. 613-bis.
(Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).

  Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»