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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.25. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.25.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con il seguente articolo:

Art. 613-ter.
(Tortura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio).

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata so ne deriva la morte.