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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.15.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

Art. 1.

  Dopo l'articolo 608 del codice penale inserire i seguenti:
  «Art. 608-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, La pena è aumentata da un terzo alla metà se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte.

  Art. 608-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da Lino a quattro anni.