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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2168

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2014  [ apri ]
1.10.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 613-bis – (Tortura). – Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle proprie funzioni, o l'incaricato di pubblico servizio, che nell'esercizio del servizio, con condotta attiva od omissiva, intenzionalmente provoca ad una persona un grave pregiudizio, fisico o psichico, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
  Se dal fatto previsto dal comma precedente deriva una lesione personale la pena è aumentata.
  Se dal fatto deriva una lesione grave la pena è aumentata di un terzo; se deriva una lesione gravissima la pena è aumentata della metà; se deriva la morte si applica la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

  Art. 613-ter c.p. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni o servizio, istigano altre persone, anche non qualificate dal ruolo, a commettere il delitto di tortura, di cui all'articolo 613 bis c.p., se l'istigazione non è accolta, ovvero se è accolta ma il delitto non è commesso, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni».