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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.2. in Assemblea riferita al C. 2168-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/04/2015  [ apri ]
6.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Fondo per le vittime dei reati di tortura).

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura al fine di assicurare una completa riabilitazione delle vittime e un equo risarcimento la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.
  2. In caso di morte delle vittime derivante dall'atto di tortura gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
  3. I criteri e le modalità per i risarcimenti di cui al comma 1 e 2 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.