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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.100. in Assemblea riferita al C. 2168-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/04/2015  [ apri ]
4.100.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative si possa desumere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».