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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in Assemblea riferita al C. 2168-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/04/2015  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Introduzione dell'articolo 608-bis del codice penale concernente il reato di tortura). – 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione II, del codice
penale, dopo l'articolo 608 è aggiunto il seguente:
   «Art. 608-bis. – (Tortura). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

  Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire la parola: 613-bis con la seguente: 608-bis.