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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.101. in Assemblea riferita al C. 2168-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/04/2015  [ apri ]
1.101.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire le parole da: ovvero con violazione fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:, infligge intenzionalmente a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  Se dal fatto deriva una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo.
  Art. 613-ter. — (Tortura del pubblico ufficiale). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
  Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.
  Se dal fatto deriva una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo.
  Art. 613-quater. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altri a commettere il fatto o vi acconsente o volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso è punito con la stessa pena di cui all'articolo 613-ter.
  Se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Introduzione degli articoli 613-bis, 613-ter e 613-quater del codice penale, concernenti i reati di tortura, tortura del pubblico ufficiale, e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).