Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole da «è altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente».