Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.