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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il n. 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».

ident. 7.04.