Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il n. 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».