Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti).
1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili».