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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
5.9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il calcolo per gli indennizzi dovuti a Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti dagli enti locali deve essere comunicata, senza subire ulteriori variazioni, da Cassa Depositi e Prestiti all'ente locale che ne ha fatto richiesta, almeno quarantacinque giorni prima della data individuata dalle parti per il rimborso del debito. Il calcolo dell'indennità da corrispondere a Cassa depositi e Prestiti per l'estinzione anticipata, totale o parziale, dei mutui contratti a tasso fisso dagli enti locali non può essere superiore all'1 per cento del debito residuo al netto di interessi ed oneri accessori. La proposta economica complessiva per l'estinzione del mutuo è vincolante per il proponente e non modificabile nei quarantacinque giorni antecedenti alla data concordata per il rimborso del debito.