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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
5.8.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire la trasparenza, costruire e far crescere un rapporto virtuoso tra cittadini ed istituzioni, gli enti locali sono obbligati a pubblicare in modo permanente, su apposita sezione del sito Internet istituzionale, tutte le informazioni riguardanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria realizzata, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento.
  1-ter. La pubblicazione di cui al comma 1-bis dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabili del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.