Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
TARIFFA
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento.
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici, territori o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane: euro 200,00.