Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovano applicazione anche nei confronti degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati.