Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «corrispondente a» con le seguenti: «corrispondenti al doppio di»;
b) dopo le parole: «quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» aggiungere il seguente periodo: «La rateizzazione non potrà essere comunque inferiore a 10 annualità nel caso in cui la durata di quella risultante dall'attuazione del periodo sia inferiore a 10 anni.»;
c) dopo le parole: «di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del precedente periodo sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dagli enti locali che abbiano rispettato i parametri sopra richiamati e, per le province commissariate, quelli conseguenti al commissariamento delle stesse.»;
d) dopo le parole: «specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale,» sono aggiunte: «ovvero delle misure di cui al terzo periodo del presente comma».