Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa» con le seguenti: « i limiti alla costituzione e quantificazione dei fondi del salario accessorio, imposti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010»;
b) sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari di cui al predetto articolo 9, comma 1, del decreto- legge n. 78 del 2010 per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3-bis. Ai fini della costituzione dei futuri fondi destinati al salario accessorio, le amministrazioni di cui al comma 1, fermi restando i limiti complessivi in materia di spesa del personale, tra cui il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno libertà di quantificazione delle risorse da destinare al salario accessorio da erogare comunque nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 150 del 2009».