Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Gli enti locali e le regioni possono provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e all'articolo 12, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, interessati da iniziative di politica attiva del lavoro, finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali, attivate dagli enti locali, nel periodo 2011-2013, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica.
3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.