Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle Amministrazioni coinvolte, gli enti locali che, nel periodo 2011-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati in deroga ai vincoli di finanza pubblica vigenti, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ed all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, totalmente o parzialmente finanziate a carico della finanza pubblica, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».