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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.27.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
4.27.

  Al comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni e agli enti locali che hanno avviato il procedimento di riduzione del fondo per il salario accessorio a seguito di visita ispettiva del MEF. Le regioni e gli enti locali sono autorizzate a variare in aumento il fondo medesimo per le somme già decurtate all'esito della visita ispettiva stessa per l'importo corrispondente ai risparmi accertati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2.
  3-ter. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quale interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.

ident. 4.26.