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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
4.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi).

  1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente al doppio di quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. La rateizzazione non può essere comunque inferiore a dieci annualità ove il periodo temporale di cui al precedente capoverso sia inferiore a dieci anni. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ai fini del precedente periodo e per le finalità dello stesso sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dagli enti locali che abbiano rispettato i parametri sopra richiamati e, per le Province, quelli conseguenti al commissariamento delle stesse. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale, ovvero delle misure di cui al terzo periodo del presente comma.
  2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013 possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo integrale dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo, terzo e sesto periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato ne’ il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno almeno in uno degli anni del triennio 2011-2013, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle regioni e agli enti locali che hanno avviato il procedimento di riduzione del fondo per il salario accessorio a seguito di visita ispettiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Le stesse sono autorizzate a variare in aumento il fondo medesimo per le somme già decurtate all'esito della visita ispettiva stessa per l'importo corrispondente ai risparmi accertati a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2.
  5. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quale interpretazione autentica, non ha effetto retroattivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile.