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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2162

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2014  [ apri ]
4.04.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incarichi dirigenziali nei comuni).

  1. I comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra dirigenti dell'amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
  2. I comuni, previa adozione degli atti di programmazione previsti dall'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ultimo periodo, per motivate esigenze organizzative dell'ente e nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche superando le percentuali di cui al citato articolo 19, comma 6-quater, in misura comunque non superiore al 30 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità».